Bonus psicologico 2022

Chi può beneficiare del bonus

Possono richiedere il bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica e con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

Se l’ISEE è inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 600 euro;

Se l’ISEE è compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 400 euro;

Se l’ISEE è superiore a 30.000 e non supera i 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 200 euro.

Come si ottiene il bonus da parte dei cittadini

La richiesta del “bonus” è presentata in modalità telematica sul portale dell’INPS. La piattaforma sarà attivata da INPS in questi giorni.

Graduatorie dei beneficiari

A conclusione del periodo di presentazione delle domande (60 giorni a partire dalla data indicata dall’INPS e dal Ministero della salute tramite i propri siti internet), INPS redige le graduatorie e comunica un CODICE UNIVOCO ai beneficiari per attestare l’accoglimento della domanda specificando altresì l’importo totale del beneficio erogato.

Il bonus dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso il termine senza che il beneficiario abbia utilizzato il bonus, il CODICE UNIVOCO viene automaticamente annullato e l’importo non utilizzato potrà essere riassegnato a nuovi beneficiari nel rispetto delle graduatorie.

Le graduatorie sono a scorrimento fino ad esaurimento fondi.

Chi può erogare le prestazioni previste dal bonus

Possono erogare le prestazioni finanziate dal bonus i professionisti privati iscritti all’albo degli psicologi e annotati come psicoterapeuti che abbiano aderito all’iniziativa “bonus psicologico” comunicando i propri dati al CNOP attraverso l’area riservata del sito www.psy.it.

Sino a quando un professionista si può inserire negli elenchi

Il CNOP comunicherà all’INPS l’elenco degli aderenti ogni settimana fino al termine dell’iniziativa. L’iniziativa avrà termine quando sarà terminato il fondo destinato al finanziamento del Bonus.

Chi vede gli elenchi dei professionisti

Gli elenchi dei professionisti aderenti saranno visibili solo per i cittadini beneficiari individuati dalla graduatoria INPS direttamente sul portale dell’INPS.

Cosa deve fare il professionista contattato da un beneficiario e come ottenere l’onorario professionale

Il cittadino beneficiario comunicherà al professionista il proprio codice univoco rilasciato dall’INPS. Il professionista accederà alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indicherà l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

INPS comunicherà al beneficiario i dati della prenotazione.

I professionisti aderenti dovranno autenticarsi nella piattaforma INPS e dovranno quindi essere in possesso della Carta di identità elettronica (CIE), oppure del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS) e saranno, quindi, abilitati all’inserimento del proprio IBAN. Il professionista, erogata la prestazione, emetterà fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserirà nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.

INPS comunicherà al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

INPS, verificato l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dal professionista.

Si ricorda che per la remunerazione delle prestazioni erogate, il professionista deve essere titolare di partita iva e in possesso di un sistema di autenticazione valido (CIE, SPID o CNS).
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